IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

                               Art. 1.
               Trasmissione dell'ordinanza notificata

  1.  L'ordinanza,  con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti
al  quale  pende  la  causa,  promuove  il  giudizio  di legittimita'
costituzionale,  deve  essere  trasmessa  alla  Corte  costituzionale
insieme  con  gli  atti  e  con  la prova delle notificazioni e delle
comunicazioni  prescritte  nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
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