IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Art. 1. Trasmissione dell'ordinanza notificata 1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimita' costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.